Art. 272 Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato 1. Sono compiti della Croce rossa italiana: a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa; b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria. 2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina: a) l'organizzazione del servizio; b) la disciplina del personale; c) le regole di amministrazione e di contabilita'.