Art. 272 
 
Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave  crisi
                internazionale o di conflitto armato 
 
1. Sono compiti della Croce rossa italiana: 
a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi  internazionale
o di conflitto armato, come definiti con decreto del  Ministro  della
difesa; 
b) collaborazione con le Forze armate per il servizio  di  assistenza
sanitaria. 
2. In relazione ai compiti previsti  dal  comma  1,  lettera  a),  il
Ministro della difesa determina: 
a) l'organizzazione del servizio; 
b) la disciplina del personale; 
c) le regole di amministrazione e di contabilita'.