Art. 274 
 
                       Centri di mobilitazione 
 
1. I centri di mobilitazione previsti per  il  Corpo  militare  della
Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie,  per
l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede
e competenze territoriali determinate dal  presidente  nazionale,  in
corrispondenza  con   l'organizzazione   territoriale   dell'Esercito
italiano. 
2. I centri di mobilitazione  sono  alla  dipendenza  del  Presidente
nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione: 
a) i comandanti di centro di mobilitazione; 
b) le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di  centro  di
mobilitazione. 
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai  sensi
e per gli  effetti  dell'articolo  273,  comma  1,  hanno  dipendenza
diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare  le  relative
funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a
comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera  a),
dura  quattro  anni  ed   e'   rinnovabile   per   una   sola   volta
consecutivamente.