Art. 275 Categorie di soci 1. Rientrano nella categoria dei soci attivi, di cui all'articolo 9, d.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, purche' in regola con il versamento delle quote associative: a) Corpo militare; b) Corpo delle infermiere volontarie.
Note all'art. 275: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2005, n. 131, e' il seguente: «Art. 9 (Categorie di soci). - 1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in: a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale; b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale; c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana; d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario. 2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento delle quote associative: 1) corpo militare; 2) corpo infermiere volontarie; 3) volontari del soccorso; 4) comitato nazionale femminile; 5) pionieri; 6) donatori di sangue.».