Art. 239 
 
   Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori 
 
             riguardanti i beni del patrimonio culturale 
 
                   (art. 211, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai  beni  del
patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice. 
    2. Per quanto non disposto  dal  presente  titolo,  ai  contratti
relativi ai beni del patrimonio culturale  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  in
quanto compatibili con le specifiche  disposizioni  della  parte  II,
titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali)
e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice. 
 
              Note all'art. 239 
              - Il testo dell'art. 198 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 198 (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni
          del presente capo dettano la disciplina  degli  appalti  di
          lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e  gli
          interventi sugli elementi architettonici e sulle  superfici
          decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti  alle
          disposizioni di tutela di cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42,  al  fine  di  assicurare  l'interesse
          pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in
          considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 
              2. Le disposizioni  del  presente  capo  relative  alle
          attivita' di  cui  al  comma  1,  si  applicano,  altresi',
          all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.” 
              - Il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 197 (Disciplina comune applicabile  ai  contratti
          pubblici relativi ai beni culturali) - 1. Ai  contratti  di
          cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e
          ove compatibili, le disposizioni: 
              - della parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e
          contratti esclusi  in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di
          applicazione del codice); 
              - della parte II, titolo III, capo  I  (programmazione,
          direzione ed esecuzione dei lavori); 
              - della parte II, titolo III, capo II  (concessione  di
          lavori pubblici); 
              - della parte IV (contenzioso); 
              - della parte V (disposizioni di coordinamento,  finali
          e transitorie). 
              2. Si applicano inoltre, in  quanto  non  derogate,  le
          disposizioni  del  titolo   I   (contratti   di   rilevanza
          comunitaria) ovvero del titolo II (contratti  sotto  soglia
          comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi  a
          lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
          che l'importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia
          di cui all'articolo 28, ovvero inferiore. 
              3. La disciplina della parte II, titolo III,  capo  III
          (promotore finanziario e societa' di progetto), si  applica
          all'affidamento  di  lavori  e  servizi  relativi  ai  beni
          culturali, nonche' alle concessioni di  cui  agli  articoli
          115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5.”