Art. 160. 
 
 
  Il primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nelle promozioni  e  nei  concorsi  in  cui  si  valutino,  tra  i
coefficienti di merito, la durata e  la  qualita'  del  servizio,  il
servizio militare prestato durante la guerra  1915-18,  da  impiegati
chiamati o richiamati alle armi, sara' considerato  servizio  civile,
tenuto conto, ove possibile, delle note informative  compilate  dalle
autorita' militari durante il servizio predetto. A  parita'  di  ogni
altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio  militare
prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni  al
valore ottenute, le promozioni per  merito  di  guerra  ed  il  grado
conseguito sotto le armi, nonche'  in  genere  tutte  le  benemerenze
acquisite  durante  il  servizio  militare  prestato   in   zona   di
operazione»