Art. 160. Il primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e' sostituito dal seguente: «Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualita' del servizio, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sara' considerato servizio civile, tenuto conto, ove possibile, delle note informative compilate dalle autorita' militari durante il servizio predetto. A parita' di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni al valore ottenute, le promozioni per merito di guerra ed il grado conseguito sotto le armi, nonche' in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare prestato in zona di operazione»