Art. 162. I posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di ogni carriera delle varie amministrazioni, giusta quanto e' previsto nell'art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che resteranno ancora disponibili dopo l'applicazione degli articoli 47, 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290, e successive modificazioni ed estensioni, comprese quelle del presente decreto, e dell'art. 13 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, saranno conferiti con l'osservanza delle norme stabilite ai precedenti articoli 16 e 17 e di quelle del secondo e terzo comma del citato art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, agli ex-combattenti che prestano servizio, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato in qualita' di avventizi o straordinari. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.