Art. 162. 
 
 
  I posti che si  renderanno  vacanti  nel  grado  iniziale  di  ogni
carriera delle  varie  amministrazioni,  giusta  quanto  e'  previsto
nell'art. 7 del  Regio  decreto  28  gennaio  1923,  n.  153,  e  che
resteranno ancora disponibili dopo l'applicazione degli articoli  47,
48 e  49  del  Regio  decreto  30  settembre  1922,  numero  1290,  e
successive modificazioni ed estensioni, comprese quelle del  presente
decreto, e dell'art. 13 del Regio decreto 14 giugno  1923,  n.  1896,
saranno  conferiti  con  l'osservanza  delle   norme   stabilite   ai
precedenti articoli 16 e 17 e di quelle del secondo e terzo comma del
citato art. 7 del  Regio  decreto  28  gennaio  1923,  n.  153,  agli
ex-combattenti che prestano servizio, da non meno di un  anno,  nelle
amministrazioni dello Stato in qualita' di avventizi o straordinari. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 8  maggio  1924,  n.  843,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.