Art. 163. Gli esami di idoneita' di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da una orale su materie riguardanti i servizi, secondo le norme che saranno determinate nel decreto ministeriale di bando degli esami stessi. Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno un anno abbiano disimpegnato lodevolmente mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dal consiglio di amministrazione; il quale all'uopo formera' una speciale graduatoria. Gli impiegati da nominarsi in seguito ad esame avranno la precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.