Art. 163. 
 
 
  Gli esami di idoneita' di cui all'art.  49  del  Regio  decreto  30
settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da
una orale su materie riguardanti i  servizi,  secondo  le  norme  che
saranno determinate nel decreto ministeriale  di  bando  degli  esami
stessi. 
 
  Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno
un anno abbiano  disimpegnato  lodevolmente  mansioni  inerenti  alla
carriera cui aspirano  e  che,  previo  parere  favorevole  del  capo
dell'ufficio da cui  dipendono,  siano  riconosciuti  meritevoli  del
passaggio di categoria dal consiglio  di  amministrazione;  il  quale
all'uopo formera' una speciale graduatoria. 
 
  Gli  impiegati  da  nominarsi  in  seguito  ad  esame  avranno   la
precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.