Art. 166. Le disposizioni degli articoli 41, 42 e 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al presente decreto si applicano con le limitazioni previste agli articolo 3 e 4 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ferma l'osservanza della norma di cui all'art. 45 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, anche in favore dei personali civili che in qualita' di militari ed anteriormente al 1° aprile 1922 abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle localita' indicate all'articolo 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, ovvero si sieno trovati in una delle condizioni indicate al precedente articolo 165.