Art. 166. 
 
 
  Le disposizioni degli articoli 41, 42 e 47 a 52 del  Regio  decreto
30 settembre 1922, n.  1290,  e  successive  modificazioni,  comprese
quelle di cui al presente decreto si  applicano  con  le  limitazioni
previste agli articolo 3 e 4 del Regio decreto 18 dicembre  1922,  n.
1637, ferma l'osservanza della norma di cui all'art.  45  del  citato
Regio decreto 30  settembre  1922,  n.  1290,  anche  in  favore  dei
personali civili che in qualita' di militari ed anteriormente  al  1°
aprile 1922  abbiano  preso  parte  ai  fatti  d'arme  nelle  colonie
italiane o nelle localita' indicate all'articolo 15 del Regio decreto
17 maggio 1923, n.  1284,  ovvero  si  sieno  trovati  in  una  delle
condizioni indicate al precedente articolo 165.