Art. 167. 
 
 
  I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al  primo
comma dell'art. 2  del  Regio  decreto  3  dicembre  1922,  n.  1611,
potranno effettuarsi, per gli agenti  subalterni  che  aspirino  alle
carriere  d'ordine  dipendenti  dal  Ministero   della   guerra,   in
proporzione non superiore a un decimo  dei  posti  disponibili  negli
organici rispettivi. 
 
  Agli impiegati  ed  agli  agenti  subalterni  ex-combattenti  delle
amministrazioni militari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del
Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, nonche' quelle degli  articoli
11 e seguenti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.