Art. 167. I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, potranno effettuarsi, per gli agenti subalterni che aspirino alle carriere d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra, in proporzione non superiore a un decimo dei posti disponibili negli organici rispettivi. Agli impiegati ed agli agenti subalterni ex-combattenti delle amministrazioni militari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, nonche' quelle degli articoli 11 e seguenti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.