Art. 103. 
 
  E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. 
 
  L'Ente italiano per il diritto di  autore  cura  la  tenuta  di  un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. 
 
  In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del
deposito con la indicazione del  nome  dell'autore,  del  produttore,
della data della pubblicazione e con le altre  indicazioni  stabilite
dal regolamento. 
 
  La registrazione fa fede, sino a prova contraria,  della  esistenza
dell'opera e del fatto  della  sua  pubblicazione.  Gli  autori  e  i
produttori  indicati  nel  registro  sono  reputati,  sino  a   prova
contraria, autori o produttori delle opere che sono loro  attribuite.
Per  le  opere  cinematografiche  la  presunzione  si  applica   alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma. 
 
  La  tenuta  dei  registri  di  pubblicita'  e'   disciplinata   nel
regolamento.