Art. 104. 
 
  Possono, altresi', essere  registrati  nel  registro,  sull'istanza
della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento,  gli
atti tra vivi che  trasferiscono  in  tutto  o  in  parte  i  diritti
riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di  essi  diritti
di godimento o di garanzia, come pure gli  atti  di  divisione  o  di
societa' relativi ai diritti medesimi. 
 
  Le registrazioni hanno anche altri effetti di  carattere  giuridico
od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge
o in altre leggi speciali.