Art. 43. Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti. La protezione puo' omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocita' non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.