Art. 43. 
 
  Gli  organi  per  la  trasformazione  del  movimento  rotativo   in
alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle,  gli  eccentrici,
le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti. 
  La protezione puo' omettersi nei telai per il taglio delle  pietre,
marmo  e  simili  salvo  che  sussistano  particolari  condizioni  di
pericolo, quando gli organi di  movimento  si  trovino  in  posizione
inaccessibile  o  la  forza  motrice  non   sia   superiore   ad   un
cavallo-vapore o la velocita' non sia superiore ai 60 giri al  minuto
primo.