Art. 74. 
 
  I serbatoi per deposito di carburante non devono essere  ubicati  a
meno di 30 m. dal centro  del  pozzo  ne'  a  meno  di  20  in  dagli
scappamenti dei motori e dai  gruppi  elettrogeni.  Distanze  minori,
fino a 20 m. e 10 m. rispettivamente, possono essere  consentite  dal
capo  della  Sezione  dell'Ufficio  nazionale   minerario   per   gli
idrocarburi al servizio di impianto per profondita' inferiore ai 1000
m.