Art. 74. I serbatoi per deposito di carburante non devono essere ubicati a meno di 30 m. dal centro del pozzo ne' a meno di 20 in dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni. Distanze minori, fino a 20 m. e 10 m. rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondita' inferiore ai 1000 m.