Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) 
(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine
                              agricole) 
  1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono  essere  munite
dei dispositivi di segnalazione visiva  e  di  illuminazione  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. 
Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonche'
gli  angoli  di  visibilita'  devono  rispondere  alle   prescrizioni
riportate  nell'allegato  12  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 
  2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora  con  la
loro sagoma occultino i  dispositivi  di  segnalazione  visiva  o  di
illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate,
devono essere equipaggiate con  i  dispositivi  che  occultano;  tali
dispositivi possono essere montati su supporto amovibile. 
  3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono  essere  stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti,  quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. 
 
          Nota all'art. 273:
             - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n.  212,  si  veda  in
          nota all'art.  209.