Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine
agricole)
1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983.
Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonche'
gli angoli di visibilita' devono rispondere alle prescrizioni
riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la
loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di
illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate,
devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali
dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Nota all'art. 273:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in
nota all'art. 209.