Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura
delle macchine agricole semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di
cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni
costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive
modificazioni.
2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio
delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime,
riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4,
che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine
agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza
ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina
agricola e' abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immo-
bile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da
una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva
massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non
inferiore al 12%.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Nota all'art. 274:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in
nota all'art. 209.