Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) 
                      (Dispositivi di frenatura 
                 delle macchine agricole semoventi) 
  1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di
cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere  alle  prescrizioni
costruttive e d'efficienza di cui  all'allegato  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,  n.  212  e  successive
modificazioni. 
  2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di  servizio
delle macchine suddette deve garantire  decelerazioni  medie  minime,
riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4,
che fa parte integrante del presente regolamento. 
  3. Il dispositivo di  frenatura  di  stazionamento  delle  macchine
agricole deve poter mantenere immobile il  veicolo  su  una  pendenza
ascendente e  discendente  non  inferiore  al  18%;  se  la  macchina
agricola e' abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere  immo-
bile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente  e  da
una macchina agricola trainata non frenata, della  massa  complessiva
massima ammissibile, su una pendenza  ascendente  e  discendente  non
inferiore al 12%. 
  4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono  essere  stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti,  quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. 
 
          Nota all'art. 274:
             -  Per  il  D.P.R.  10 febbraio 1981, n. 212, si veda in
          nota all'art.  209.