Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.)
(Massa rimorchiabile
delle macchine agricole semoventi)
1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di
omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi
non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.
2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi
di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile e' subordinata
all'accertamento delle due condizioni seguenti:
a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di
marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della
massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole
semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente
verificata in piano e in condizioni statiche, e' assunta
convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;
b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del
treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,94 kw/t.
3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni
del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per
la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due
condizioni seguenti:
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non
inferiore al 14%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita'
che non differisca piu' del 10% dalla velocita' massima -
corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il
rapporto piu' elevato della trasmissione fra i regimi di coppia
massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%,
ovvero possa raggiungere la predetta velocita', su strada piana con
accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di
utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione. Le prove
possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di
trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non
sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14%
della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione
corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto
piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4%
della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della
trattrice.
4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come
differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in
ordine di marcia, della macchina agricola traente e' limitato dal
rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata
e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve
superare i seguenti valori:
a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote
gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per
quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;
b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il
dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo meccanico;
c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il
dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e automatico;
d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il
dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo continuo ed
automatico.
5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende
la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con
conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati
o semiportati, delle zavorre e del piano di carico.