Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) 
(Dispositivi di frenatura dei  rimorchi  agricoli  e  delle  macchine
                    agricole operatrici trainate) 
  1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 t  e'  considerato  parte  integrante  della  trattrice  agricola
traente quando le dimensioni di  ingombro,  compresi  gli  organi  di
agganciamento,  non  superano  4,00  m  di  lunghezza  e  2,00  m  di
larghezza. 
  2. Detti rimorchi possono essere  sprovvisti  di  freni  ed  essere
trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro  il  limite
della massa rimorchiabile riconosciuta alla  trattrice  per  macchine
agricole rimorchiate prive di freni. 
  3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la  massa  a
pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola  priva
di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di  attrezzi  portati  o
semiportati. 
  4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a  1,5
t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di  frenatura  di
servizio; tale dispositivo, se di tipo  meccanico,  puo'  essere  con
comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire
sulle ruote di almeno un asse. Lo  sforzo  muscolare  esercitato  sul
comando non deve superare 30 daN. 
  5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5  t
e fino a 6 t deve essere munito di un  dispositivo  di  frenatura  di
servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale  dispositivo,  se
di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia  del  rimorchio
e, nei rimorchi a due o piu' assi, puo' agire  anche  sul  solo  asse
anteriore. 
  6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6  t
deve essere munito di un dispositivo di  frenatura  di  servizio  che
utilizza una sorgente di energia  diversa  da  quella  muscolare  del
conducente  o  dall'energia  cinetica  del  rimorchio;  l'azione  del
dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le
caratteristiche costruttive e di funzionamento nonche'  le  modalita'
di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche
riportate in tabelle di  unificazione  approvate  dal  Ministero  dei
trasporti. 
  7. Il valore numerico della somma delle  forze  di  frenatura  alla
periferia delle ruote del rimorchio, espresso  in  daN,  deve  essere
comunque uguale  almeno  al  40%  del  valore  numerico  della  massa
complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg. 
  8. Ogni rimorchio agricolo di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 1,5 t deve essere  munito  anche  di  un  dispositivo  di
frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere,  sia  in
salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con  pendenza
almeno pari al  16%.  Detto  dispositivo  puo'  essere  comandato  da
persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN. 
  9. Le norme di cui ai commi  precedenti  si  applicano  anche  alle
macchine agricole operatrici  trainate  con  le  esclusioni  previste
all'articolo 107, comma 1, del codice. 
  10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di  concerto  con
il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   possono   essere
stabilite  prescrizioni  diverse  da  quelle   indicate   nei   commi
precedenti.