Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine
agricole operatrici trainate)
1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 t e' considerato parte integrante della trattrice agricola
traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di
agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di
larghezza.
2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere
trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite
della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine
agricole rimorchiate prive di freni.
3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a
pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva
di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o
semiportati.
4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5
t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di
servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, puo' essere con
comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire
sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul
comando non deve superare 30 daN.
5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t
e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di
servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se
di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio
e, nei rimorchi a due o piu' assi, puo' agire anche sul solo asse
anteriore.
6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t
deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che
utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del
conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del
dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le
caratteristiche costruttive e di funzionamento nonche' le modalita'
di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche
riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti.
7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla
periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere
comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa
complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.
8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di
frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in
salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza
almeno pari al 16%. Detto dispositivo puo' essere comandato da
persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.
9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste
all'articolo 107, comma 1, del codice.
10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere
stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi
precedenti.