Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.)
(Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine
agricole)
1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui
all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice
trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non
superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in
quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio
agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai
sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il
dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni
medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla
tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di
cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non
superiore a 60 daN.
3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il
riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad
una velocita' stabilizzata, prossima all'80% di quella massima
verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della
lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della
frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima,
calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di
quella regolamentare ne' al 60% del valore relativo alla prova con
freno freddo.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.