Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) 
(Efficienza  della  frenatura  dei  treni  costituiti   da   macchine
                              agricole) 
  1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di  cui
all'articolo 57 del codice, e da  una  macchina  agricola  operatrice
trainata priva di freni, di massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a quella  della  macchina  agricola  semovente,  ovvero  in
quelli costituiti  da  una  trattrice  agricola  e  da  un  rimorchio
agricolo considerato parte  integrante  delle  trattrice  stessa,  ai
sensi dell'articolo  276,  comma  1,  l'efficienza  ottenuta  con  il
dispositivo di frenatura di  servizio  deve  garantire  decelerazioni
medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano  dalla
tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento. 
  2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il  risultato  di
cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una  forza  non
superiore a 60 daN. 
  3.  Per  determinare   l'efficienza   della   frenatura   dopo   il
riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene  mantenuto  ad
una  velocita'  stabilizzata,  prossima  all'80%  di  quella  massima
verificata, su percorso in discesa della pendenza  del  10%  e  della
lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua  della
frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media  minima,
calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di
quella regolamentare ne' al 60% del valore relativo  alla  prova  con
freno freddo. 
  4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono  essere  stabilite
prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.