Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.)
(Livelli sonori delle macchine agricole semoventi)
1. Per i trattori agricoli, per la determinazione del livello
sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili
valgono le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi
aggiornamenti.
2. Per le macchine agricole semoventi, per la determinazione del
livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, valgono le
prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso
dalle macchine agricole in circolazione, sulla base dei limiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59,
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei
trasporti e della sanita'.
4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati
mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa
costruttrice.
Note all'art. 280:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in
nota all'art. 209.
- Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, recante:
"Disposizioni di carattere generale relative alla
omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote
e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche
concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21
marzo 1980.
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota
all'art. 227.