Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) (Livelli sonori delle macchine agricole semoventi) 1. Per i trattori agricoli, per la determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili valgono le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 2. Per le macchine agricole semoventi, per la determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, valgono le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso dalle macchine agricole in circolazione, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'. 4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.
Note all'art. 280: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209. - Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, recante: "Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980. - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.