Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) 
         (Livelli sonori delle macchine agricole semoventi) 
  1. Per i trattori  agricoli,  per  la  determinazione  del  livello
sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi  limiti  ammissibili
valgono le  prescrizioni  di  cui  all'allegato  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,  n.  212  e  successivi
aggiornamenti. 
  2. Per le macchine agricole semoventi, per  la  determinazione  del
livello  sonoro  ed  i  relativi  limiti  ammissibili,   valgono   le
prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 
  3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale  della  M.C.T.C.
stabilisce le prescrizioni relativamente  al  livello  sonoro  emesso
dalle macchine  agricole  in  circolazione,  sulla  base  dei  limiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n.  59,
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei
trasporti e della sanita'. 
  4. I dispositivi di  aspirazione  e  di  scarico  sono  individuati
mediante  apposita  punzonatura  impressa  sugli  stessi  dalla  casa
costruttrice. 
 
          Note all'art. 280:
             - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n.  212,  si  veda  in
          nota all'art.  209.
            -   Il   D.P.R.   11   gennaio   1980,  n.  76,  recante:
          "Disposizioni   di   carattere   generale   relative   alla
          omologazione  CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote
          e  norme  di   attuazione   delle   prescrizioni   tecniche
          concernenti  taluni  loro  elementi  e caratteristiche", e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  21
          marzo 1980.
             -  Per  la  legge  3  marzo 1987, n. 59, si veda in nota
          all'art. 227.