Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.)
(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate)
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su
strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei
cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il
danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere
interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale
di appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista
per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano;
esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino
escludendo le superfici di raccordo.
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve
essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi,
determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio
espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre
conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione em-
anate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si
determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale
attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del
numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un
sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora
portanti, vengono computate come rulli.
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle
macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio,
determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve
superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).