Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.)
(Ganci delle macchine agricole semoventi)
1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si
suddividono nelle seguenti categorie:
A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sull'occhione di traino;
A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare
sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 250 kg;
B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 500 kg;
C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 1500 kg;
D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sull'occhione di traino;
D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare
sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2000 kg;
D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno
carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare
sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le
verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le
marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni
riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei
trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in
maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di
fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di
fabbricazione e gli estremi della approvazione.