Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) 
              (Ganci delle macchine agricole semoventi) 
  1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi  si
suddividono nelle seguenti categorie: 
   A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare  parte
della loro massa sull'occhione di traino; 
   A1 - per il traino di  macchine  agricole  aventi  massa  a  pieno
carico non superiore a 3000 kg e costruite in  modo  da  far  gravare
sull'occhione,  in  condizioni  statiche,  un  carico  verticale  non
superiore a 250 kg; 
   B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non  superiore  a  6000  kg  e  costruite  in  modo  da  far  gravare
sull'occhione,  in  condizioni  statiche,  un  carico  verticale  non
superiore a 500 kg; 
   C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non  superiore  a  6000  kg  e  costruite  in  modo  da  far  gravare
sull'occhione,  in  condizioni  statiche,  un  carico  verticale  non
superiore a 1500 kg; 
   D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sull'occhione di traino; 
   D1 - per il traino di  macchine  agricole  aventi  massa  a  pieno
carico non superiore a 20000 kg  e  costruite  in  modo  da  non  far
gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; 
   D2 - per il traino di  macchine  agricole  aventi  massa  a  pieno
carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo  da  far  gravare
sull'occhione,  in  condizioni  statiche,  un  carico  verticale  non
superiore a 2000 kg; 
   D3 - per il traino di  macchine  agricole  aventi  masse  a  pieno
carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo  da  far  gravare
sull'occhione,  in  condizioni  statiche,  un  carico  verticale  non
superiore a 2500 kg. 
  2. Le caratteristiche dimensionali  e  costruttive  dei  ganci,  le
verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le
marcature  di  identificazione  dovranno  rispondere  a  prescrizioni
riportate in tabelle di  unificazione  approvate  dal  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  3. I tipi dei ganci  devono  essere  approvati  dal  Ministero  dei
trasporti. Su ogni esemplare dei  ganci  devono  essere  indicati  in
maniera chiara,  indelebile  e  facilmente  visibile  il  marchio  di
fabbrica,  la  categoria  cui  il  gancio   appartiene,   l'anno   di
fabbricazione e gli estremi della approvazione.