Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) 
             (Occhioni delle macchine agricole trainate) 
  1.  Gli  occhioni  applicati  al  timone  delle  macchine  agricole
trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: 
   E - per macchine agricole trainate di massa  a  pieno  carico  non
superiore a 6000 kg e costruite in modo  da  non  far  gravare  parte
della loro massa  complessiva  sul  gancio  della  macchina  agricola
traente; 
   E1- per macchine agricole trainate di massa  a  pieno  carico  non
superiore a 3000 kg e costruite in modo da  far  gravare  sul  gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non  superiore  a
250 kg; 
   E2 - per macchine agricole trainate di massa a  pieno  carico  non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da  far  gravare  sul  gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non  superiore  a
500 kg; 
   E3 - per macchine agricole trainate di massa a  pieno  carico  non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da  far  gravare  sul  gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non  superiore  a
1500 kg; 
   F - per macchine agricole trainate di massa  a  pieno  carico  non
superiore a 12000 kg e costruite in modo da  non  far  gravare  parte
della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; 
   F1 - per macchine agricole trainate di massa a  pieno  carico  non
superiore a 20000 kg e costruite in modo da  non  far  gravare  parte
della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; 
   F2 - per macchine agricole trainate di massa a  pieno  carico  non
superiore a 14000 kg e costruite in modo da far  gravare  sul  gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non  superiore  a
2000 kg; 
   F3 - per macchine agricole trainate di massa a  pieno  carico  non
superiore a 20000 kg e costruite in modo da far  gravare  sul  gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non  superiore  a
2500 kg. 
  2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le
verifiche e prove e le modalita' di esecuzione delle  stesse  nonche'
le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni
riportate in tabelle di  unificazione  approvate  dal  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero  dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli
occhioni devono essere  indicati  in  maniera  chiara,  indelebile  e
facilmente  visibile  il  marchio  di  fabbrica,  la  categoria   cui
l'occhione  appartiene,  l'anno  di  fabbricazione  e   gli   estremi
dell'approvazione.