Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.)
(Occhioni delle macchine agricole trainate)
1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole
trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola
traente;
E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
250 kg;
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
500 kg;
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
1500 kg;
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
2000 kg;
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
2500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le
verifiche e prove e le modalita' di esecuzione delle stesse nonche'
le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni
riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli
occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e
facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui
l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi
dell'approvazione.