Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) 
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di 
    traino nonche' del carico verticale ammissibile su di esso). 
  1. L'altezza del dispositivo di traino  equipaggiante  le  macchine
agricole semoventi nonche' la massa massima verticale (Q) ammissibile
sul medesimo, dovranno essere fissati dal  costruttore  in  relazione
alle condizioni di  stabilita'  statica  e  dinamica  della  macchina
agricola semovente con macchina agricola  trainata  agganciata;  tale
massa dovra', comunque, risultare  non  superiore  a  quella  ammessa
dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare  di
serie sulla macchina agricola semovente. 
  2. L'altezza del dispositivo nonche' le prescrizioni per  le  rela-
tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di  unificazione
approvate dal Ministero dei  trasporti  -  Direzione  generale  della
M.C.T.C.