Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.)
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di
traino nonche' del carico verticale ammissibile su di esso).
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine
agricole semoventi nonche' la massa massima verticale (Q) ammissibile
sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione
alle condizioni di stabilita' statica e dinamica della macchina
agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale
massa dovra', comunque, risultare non superiore a quella ammessa
dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di
serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonche' le prescrizioni per le rela-
tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione
approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.