Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) 
              (Caratteristiche costruttive e funzionali 
                      delle macchine agricole) 
  1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione  anche
ad esigenze costruttive e funzionali delle  macchine  agricole,  puo'
stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da  quelle
indicate nel presente regolamento per  le  macchine  stesse.  Qualora
tali caratteristiche riguardino le emissioni  sonore  ed  inquinanti,
esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti  relativi  a  tali
emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10  della  legge  3  marzo
1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita'. 
 
          Nota all'art. 289:
             - Per la legge 3 marzo 1987, n.  59,  si  veda  in  nota
          all'art. 227.