Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali
delle macchine agricole)
1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche
ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo'
stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle
indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora
tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti,
esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali
emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo
1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all'art. 289:
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota
all'art. 227.