Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) (Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole) 1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all'art. 289: - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.