Art. 157.
                    Competenze in materia di sport
  1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica
di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive  modificazioni, e'  trasferita  alle  regioni. I  relativi
criteri  e   parametri  sono   definiti  dall'autorita'   di  governo
competente,  acquisito  il  parere del  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
  2. Il  riparto dei  fondi e'  effettuato dall'autorita'  di governo
competente  con le  modalita'  di cui  al comma  1.  E' soppressa  la
commissione tecnica  di cui all'articolo 1,  commi 4 e 5,  del citato
decreto-legge n. 2 del 1987.
  3. Resta  riservata allo Stato  la vigilanza  sul CONI di  cui alla
legge  16  febbraio  1942,  n.  426,  e  successive  modificazioni  e
sull'Istituto per il  credito sportivo di cui alla  legge 24 dicembre
1957, n. 1295.
  4. Con regolamento  di cui all'articolo 7, comma 3,  della legge 15
marzo  1997, n.  59, si  provvede  al riordino  dell'Istituto per  il
credito sportivo, anche garantendo  una adeguata presenza nell'organo
di amministrazione di rappresentanti  delle regioni e delle autonomie
locali.
 
          Note all'art. 157:
            - Il d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, recante: "Misure urgenti
          per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
          per la realizzazione o completamento di strutture  sportive
          di  base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi
          a favore delle attivita di interesse turistico", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n.   3,  e'  stato
          convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
          1987,  n.  65  (Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1987, n. 55). Si
          riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art.  1,  cosi'  come
          sostituiti dall'art.  1 del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22:
            "4.  Gli  interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad
          opera degli enti pubblici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera   b),   con  esclusione  di  quelli  ricadenti  nel
          territorio delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          sono  realizzati  secondo  programmi  approvati entro il 31
          maggio di ogno anno con decreto del Ministro del turismo  e
          dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei
          criteri  e  parametri che tengano conto delle necessita' di
          riequilibrio  territoriale,  anche  con  riferimento   alle
          diverse   discipline  sportive.  A  tale  fine,  criteri  e
          parametri sono definiti dal Ministro del  turismo  e  dello
          spettacolo,  sentito  il  parere del CONI e del Comitato di
          coordinamento  per  la  programmazione   dell'impiantistica
          sportiva,  trasmessi  al  Parlamento  per l'espressione del
          parere da  parte  delle  commissioni  permanenti  e  quindi
          adottati  con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei
          soggetti  interessati   devono   indicare   le   opere   da
          realizzare,   la   localizzazione   e  la  tipologia  degli
          interventi, i tempi di attuazione e  la  spesa  prevista  e
          devono   essere   corredate  da  una  mappa  relativa  alle
          strutture sportive esistenti sul  territorio  del  soggetto
          richiedente.  Alla elaborazione del piano di riparto tra le
          regioni dei fondi  stanziati  per  la  realizzazione  degli
          interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), provvede
          una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo
          e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello
          Stato,  dal  direttore  generale  della  cassa  depositi  e
          prestiti,  dal  presidente  del  CONI  e   dal   presidente
          dell'Istituto  per  il credito sportivo o da loro delegati.
          Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, per il parere,
          al  comitato  di  coordinamento   per   la   programmazione
          dell'impiantistica sportiva.
            5.  I  programmi  sono  elaborati su base regionale dalla
          commissione  tecnica  indicata  nel  comma   4,   integrata
          dall'assessore competente della regione cui si riferisce il
          singolo  programma.  L'insieme  dei programi cosi' definiti
          cosutuisce il piano nazionale di settore".
            -  La  legge  16  febbraio   1942,   n.   426,   recante:
          "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale
          italiano (C.O.N.I.)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          11 maggio 1942, n. 112.
            -   La   legge   24  dicembre  1957,  n.  1295,  recante:
          "Costituzione di un Istituto per il  credito  sportivo  con
          sede  in  Roma"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          gennaio 1958, n. 9.
            - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.