Art. 157.
Competenze in materia di sport
1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica
di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi
criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo
competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo
competente con le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la
commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla
legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e
sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre
1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il
credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo
di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali.
Note all'art. 157:
- Il d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, recante: "Misure urgenti
per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive
di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi
a favore delle attivita di interesse turistico", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n. 65 (Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1987, n. 55). Si
riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1, cosi' come
sostituiti dall'art. 1 del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22:
"4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad
opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel
territorio delle province autonome di Trento e Bolzano,
sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31
maggio di ogno anno con decreto del Ministro del turismo e
dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei
criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di
riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle
diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e
parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di
coordinamento per la programmazione dell'impiantistica
sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle commissioni permanenti e quindi
adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei
soggetti interessati devono indicare le opere da
realizzare, la localizzazione e la tipologia degli
interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e
devono essere corredate da una mappa relativa alle
strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto
richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le
regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), provvede
una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo
e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello
Stato, dal direttore generale della cassa depositi e
prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente
dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati.
Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, per il parere,
al comitato di coordinamento per la programmazione
dell'impiantistica sportiva.
5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla
commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata
dall'assessore competente della regione cui si riferisce il
singolo programma. L'insieme dei programi cosi' definiti
cosutuisce il piano nazionale di settore".
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante:
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (C.O.N.I.)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1942, n. 112.
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante:
"Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con
sede in Roma" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 1958, n. 9.
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.