Art. 185.

  1.  Nel comma 1 dell'articolo 489 del codice di procedura penale le
parole  "presso  la  pretura" sono sostituite dalle parole "presso il
tribunale".
 
           Nota all'art. 185:
            -  Il testo vigente dell'art. 489 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  489 (Dichiarazione del contumace). - 1. L'imputato
          gia' contumace che prova di non avere avuto conoscenza  del
          procedimento  a  suo  carico,  puo'  chiedere di rendere le
          dichiarazioni  previste  dall'art.  494.    Nel  corso  del
          giudizio  di  cassazione  le  dichiarazioni  sono  rese  al
          giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del
          luogo in cui l'imputato si trova.
            2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma  1  puo'
          nominare  un difensore al quale deve essere dato tempestivo
          avviso del giorno e del luogo fissato per  l'audizione;  in
          mancanza,  il  giudice  designa un difensore di ufficio. Se
          l'imputato si trova in  stato  di  custodia  cautelare,  le
          dichiarazioni  devono  essere  assunte entro un termine non
          superiore a quindici giorni da quello in cui  e'  pervenuta
          la richiesta.
            3.  La  disposizione  del  comma  1  si applica anche nei
          confronti  del  condannato  nel  corso  del   giudizio   di
          revisione  o  nella  fase  della esecuzione. In tal caso le
          dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2
          dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo  in  cui   il
          condannato si trova.".
            4.  Il  verbale  delle dichiarazioni rese dall'imputato o
          dal condannato e' trasmesso senza  ritardo  alla  Corte  di
          cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende
          il  giudizio  di  revisione. Se le dichiarazioni sono state
          rese dal condannato e non pende giudizio di  revisione,  il
          relativo verbale e' trasmesso al magistrato di sorveglianza
          competente a norma dell'art. 677.".