Art. 186.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 516 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Se  a  seguito  della modifica il reato risulta attribuito
alla  cognizione  del  tribunale  in composizione collegiale anziche'
monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del
giudice  e'  rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente
dopo  la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli
519  comma  2  e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto
nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".
 
           Nota all'art. 186:
            - Il testo vigente dell'art. 516 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 516 (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso
          dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso  da
          come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio e non
          appartiene  alla  competenza  di  un  giudice superiore, il
          pubblico ministero modifica l'imputazione  e  procede  alla
          relativa contestazione.
            1-bis.  Se  a  seguito  della  modifica  il reato risulta
          attribuito alla cognizione del  tribunale  in  composizione
          collegiale   anziche'   monocratica,  l'inosservanza  delle
          disposizioni sulla composizione del giudice e'  rilevata  o
          eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova
          contestazione  ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519
          comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di  ogni  altro
          atto  nella  nuova  udienza  fissata  a  norma dei medesimi
          articoli.".