Art. 187.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma
1-bis.".
 
           Nota all'art. 187:
            -  Il testo vigente dell'art. 517 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  517  (Reato  concernente  e circostanze aggravanti
          risultanti  dal  dibattimento).  -  1.  Qualora  nel  corso
          dell'istruzione  dibattimentale  emerga un reato connesso a
          norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una  circostanza
          aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone
          il  giudizio il pubblico ministero contesta all'imputato il
          reato  o  la  circostanza,  purche'   la   cognizione   non
          appartenga alla competenza di un giudice superiore.
            1-bis.  Si applica la disposizione prevista dall'art. 516
          comma 1-bis.".