Art. 187. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma 1-bis.".
Nota all'art. 187: - Il testo vigente dell'art. 517 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 517 (Reato concernente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'art. 516 comma 1-bis.".