Art. 188. 1. Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.".
Nota all'art. 188: - Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2.".