Art. 188.

  1.  Il  comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Nella  sentenza  il giudice puo' dare al fatto una definizione
giuridica  diversa  da  quella enunciata nell'imputazione, purche' il
reato  non  ecceda  la  sua  competenza  ne'  risulti attribuito alla
cognizione   del   tribunale   in  composizione  collegiale  anziche'
monocratica.".
 
           Nota all'art. 188:
            - Il testo vigente dell'art. 521 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la
          sentenza).  - 1. Nella sentenza il  giudice  puo'  dare  al
          fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
          nell'imputazione,  purche'  il  reato  non  ecceda  la  sua
          competenza  ne'  risulti  attribuito  alla  cognizione  del
          tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.
            2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
          atti  al  pubblico  ministero  se  accerta  che il fatto e'
          diverso da  come  descritto  nel  decreto  che  dispone  il
          giudizio  ovvero  nella  contestazione  effettuata  a norma
          degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
            3. Nello stesso modo il giudice procede  se  il  pubblico
          ministero  ha  effettuato una nuova contestazione fuori dei
          casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2.".