Art. 189.

  1.  Dopo  l'articolo 521 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito
di  nuove  contestazioni).  -  1.  Se,  in  seguito  ad  una  diversa
definizione  giuridica  o  alle contestazioni previste dagli articoli
516  comma  1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito
alla  cognizione  del  tribunale  in composizione collegiale anziche'
monocratica,  il  giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero.
  2.  L'inosservanza  della  disposizione  prevista  dal comma 1 deve
essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.".