Art. 157.
                   Competenze in materia di sport
  1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica
di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive  modificazioni,  e'  trasferita  alle  regioni. I relativi
criteri   e   parametri   sono  definiti  dall'autorita'  di  governo
competente,  acquisito  il  parere  del  Comitato  olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
  2.  Il  riparto  dei  fondi e' effettuato dall'autorita' di governo
competente  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1. E' soppressa la
commissione  tecnica  di  cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge n. 2 del 1987.
  3.  Resta  riservata  allo  Stato la vigilanza sul CONI di cui alla
legge  16  febbraio  1942,  n.  426,  e  successive  modificazioni  e
sull'Istituto  per  il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre
1957, n. 1295.
  4.  Con  regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  si  provvede  al riordino dell'Istituto per il
credito  sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo
di  amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali.