Art. 93 Caratteristiche delle politiche di remunerazione di gruppo 1. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera n), definisce, in coerenza con le strategie e la politica di gestione del rischio del gruppo, con la propensione al rischio ed i limiti di tolleranza al rischio di gruppo, le politiche di remunerazione del gruppo, garantendo che esse siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche delle societa' del gruppo, tenendo conto dei criteri a tal fine individuati dall'art. 70, comma 3 e di quanto previsto dall'art. 39. 2. Le politiche di remunerazione di gruppo si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'ultima societa' controllante italiana ai titolari e al personale di livello piu' elevato delle funzioni fondamentali di gruppo nonche' all'ulteriore personale rilevante, identificato dall'ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m). 3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana assicura: a) la complessiva coerenza delle politiche e prassi di remunerazione del gruppo, verificandone la coerente attuazione da parte delle societa' del gruppo; b) la conformita' delle remunerazioni delle societa' del gruppo ai principi e alle regole contenute nel presente Capo e, nel caso di societa' estere, l'assenza di contrasto con il quadro normativo dello Stato estero e della regolamentazione di settore; c) l'adeguata gestione dei rischi significativi a livello di gruppo connessi ad aspetti attinenti alle remunerazioni delle societa' del gruppo. 4. Le societa' del gruppo mantengono la responsabilita' del rispetto delle disposizioni ad esse direttamente applicabili in materia di remunerazioni e della corretta attuazione degli indirizzi forniti in materia dalla ultima societa' controllante italiana. 5. Si applicano al gruppo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, Sezioni II, III, IV, V, VI. 6. Si applicano altresi' a livello di gruppo gli articoli 58 e 59, relativamente alla verifica in merito all'attuazione della politica di remunerazione, nonche' all'informativa all'assemblea sull'applicazione delle politiche di remunerazione e sui compensi da trasmettersi all'IVASS ad integrazione di quella resa ai sensi dell'art. 216-octies del Codice. Per il gruppo ai fini delle verifiche di cui all'art. 58 si tiene conto di intervenute modifiche alla rischiosita' o al contributo al profilo di rischio del gruppo.