Art. 93 
 
                   Caratteristiche delle politiche 
                     di remunerazione di gruppo 
 
  1.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2,  lettera
n), definisce, in coerenza con le strategie e la politica di gestione
del rischio del gruppo, con la propensione al rischio ed i limiti  di
tolleranza al rischio di gruppo, le politiche  di  remunerazione  del
gruppo, garantendo che esse siano  adeguatamente  calibrate  rispetto
alle caratteristiche delle societa' del  gruppo,  tenendo  conto  dei
criteri a tal fine individuati dall'art. 70,  comma  3  e  di  quanto
previsto dall'art. 39. 
  2. Le politiche di remunerazione di gruppo  si  applicano  anche  a
coloro  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
controllo presso l'ultima societa' controllante italiana ai  titolari
e al personale di livello piu' elevato delle funzioni fondamentali di
gruppo  nonche'  all'ulteriore  personale   rilevante,   identificato
dall'ultima societa' controllante italiana,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera m). 
  3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo  amministrativo  dell'ultima
societa' controllante italiana assicura: 
    a)  la  complessiva  coerenza  delle  politiche   e   prassi   di
remunerazione del gruppo, verificandone  la  coerente  attuazione  da
parte delle societa' del gruppo; 
    b) la conformita' delle remunerazioni delle societa'  del  gruppo
ai principi e alle regole contenute nel presente Capo e, nel caso  di
societa' estere, l'assenza di contrasto con il quadro normativo dello
Stato estero e della regolamentazione di settore; 
    c) l'adeguata gestione dei  rischi  significativi  a  livello  di
gruppo  connessi  ad  aspetti  attinenti  alle  remunerazioni   delle
societa' del gruppo. 
  4.  Le  societa'  del  gruppo  mantengono  la  responsabilita'  del
rispetto delle  disposizioni  ad  esse  direttamente  applicabili  in
materia di remunerazioni e della corretta attuazione degli  indirizzi
forniti in materia dalla ultima societa' controllante italiana. 
  5. Si applicano al gruppo le disposizioni di  cui  alla  Parte  II,
Titolo III, Capo VII, Sezioni II, III, IV, V, VI. 
  6. Si applicano altresi' a livello di gruppo gli articoli 58 e  59,
relativamente alla verifica in merito all'attuazione  della  politica
di    remunerazione,    nonche'     all'informativa     all'assemblea
sull'applicazione delle politiche di remunerazione e sui compensi  da
trasmettersi all'IVASS  ad  integrazione  di  quella  resa  ai  sensi
dell'art.  216-octies  del  Codice.  Per  il  gruppo  ai  fini  delle
verifiche di cui all'art. 58 si tiene conto di intervenute  modifiche
alla rischiosita' o al contributo al profilo di rischio del gruppo.