Art. 200 
 
 
            Avviso ai creditori e agli altri interessati 
 
    1. Il curatore comunica senza indugio a coloro  che,  sulla  base
della documentazione in suo possesso o delle  informazioni  raccolte,
risultano creditori o titolari di diritti reali o personali  su  beni
mobili e immobili di proprieta' o in possesso del  debitore  compresi
nella liquidazione giudiziale,  per  mezzo  della  posta  elettronica
certificata, se l'indirizzo del  destinatario  risulta  dal  registro
delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario: 
    a) che possono partecipare al concorso  trasmettendo  la  domanda
con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza
di un difensore; 
    b) la data, l'ora e il luogo  fissati  per  l'esame  dello  stato
passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; 
    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della
domanda e con l'avvertimento delle conseguenze  di  cui  all'articolo
10,  comma  3,  nonche'   della   sussistenza   dell'onere   previsto
dall'articolo 201, comma 3, lettera e); 
    d) il domicilio digitale assegnato alla procedura. 
    2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.