Art. 201 
 
 
                  Domanda di ammissione al passivo 
 
    1. Le domande di  ammissione  al  passivo  di  un  credito  o  di
restituzione o rivendicazione di  beni  mobili  o  immobili  compresi
nella procedura, nonche' le  domande  di  partecipazione  al  riparto
delle somme  ricavate  dalla  liquidazione  di  beni  compresi  nella
procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui,  si  propongono  con
ricorso da trasmettere a norma del  comma  2,  almeno  trenta  giorni
prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 
    2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente  dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma  1-bis,  ovvero
22, comma  3,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni e, nel termine stabilito  dal  comma  1,  e'
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore
indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di
cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso
e' depositato presso la cancelleria del tribunale. 
    3. Il ricorso contiene: 
    a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e  le
generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonche'
le coordinate bancarie  dell'istante  o  la  dichiarazione  di  voler
essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente
bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo  230,
comma 1; 
    b) la determinazione della somma  che  si  intende  insinuare  al
passivo,  ovvero  la  descrizione  del  bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito  per
il quale si intende partecipare al riparto se  il  debitore  nei  cui
confronti e'  aperta  la  liquidazione  giudiziale  e'  terzo  datore
d'ipoteca; 
    c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
    d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa
ha carattere speciale; 
    e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,
al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura,  le
cui variazioni e' onere comunicare al curatore. 
    4. Il ricorso e'  inammissibile  se  e'  omesso  o  assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del  comma
3. Se e' omesso o assolutamente incerto  il  requisito  di  cui  alla
lettera d), il credito e' considerato chirografario. 
    5. Se e' omessa l'indicazione di cui  al  comma  3,  lettera  e),
nonche'  nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di   posta
elettronica certificata  per  cause  imputabili  al  destinatario  si
applica l'articolo 10, comma 3. 
    6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del  diritto
fatto valere. 
    7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo'
chiedere la sospensione della liquidazione  dei  beni  oggetto  della
domanda. 
    8. Il ricorso puo' essere presentato  dal  rappresentante  comune
degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del
codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. 
    9. Il giudice  ad  istanza  della  parte  puo'  disporre  che  il
cancelliere  prenda  copia  dei  titoli  al  portatore  o  all'ordine
presentati e li restituisca con l'annotazione  dell'avvenuta  domanda
di ammissione al passivo. 
    10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e'
soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui  all'articolo  1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
 
          Note all'art. 201: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art.  20.  Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici 
              1. 
              1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito
          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la
          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,
          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'
          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del
          documento informatico a soddisfare il requisito della forma
          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente
          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche
          di sicurezza, integrita' e  immodificabilita'.  La  data  e
          l'ora  di  formazione  del   documento   informatico   sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
              1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma  elettronica
          qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
          di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 
              1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa, anche regolamentare,  in  materia  di
          processo telematico. 
              2. 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e
          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono
          stabilite con le Linee guida. 
              4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le
          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico. 
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali. 
              5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi alle Linee guida." 
              "Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici 
              1. I documenti informatici  contenenti  copia  di  atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo
          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e
          produzione sostituisce quella dell'originale. 
              1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
          un documento analogico  e'  prodotta  mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le Linee guida. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
              4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2418  del  codice
          civile: 
              "Art.  2418.  Obblighi  e  poteri  del   rappresentante
          comune. 
              Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
          delle deliberazioni dell'assemblea  degli  obbligazionisti,
          tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
          societa' e assistere alle  operazioni  di  sorteggio  delle
          obbligazioni. Egli ha diritto  di  assistere  all'assemblea
          dei soci. 
              Per  la   tutela   degli   interessi   comuni   ha   la
          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche
          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato
          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta
          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della
          societa' debitrice.". 
              Il testo dell'articolo 1 della citata legge  7  ottobre
          1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto
          legislativo.