Art. 202 
 
 
                        Effetti della domanda 
 
    1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli  effetti  della
domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e
fino all'esaurimento dei giudizi e delle  operazioni  che  proseguono
dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.