Art. 203 
 
 
         Progetto di stato passivo e udienza di discussione 
 
    1. Il curatore esamina le  domande  di  cui  all'articolo  201  e
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari  di  diritti
su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso  del  debitore,
rassegnando per ciascuno le sue  motivate  conclusioni.  Il  curatore
puo' eccepire  i  fatti  estintivi,  modificativi  o  impeditivi  del
diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo  su  cui  sono
fondati il credito  o  la  prelazione,  anche  se  e'  prescritta  la
relativa azione. 
    2. Il curatore deposita il progetto di  stato  passivo  corredato
dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del  tribunale   almeno
quindici giorni prima dell'udienza fissata per  l'esame  dello  stato
passivo e nello  stesso  termine  lo  trasmette  ai  creditori  e  ai
titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di
ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed
il debitore possono esaminare il progetto e presentare  al  curatore,
con le modalita' indicate dall'articolo 201,  comma  2,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza. 
    3. All'udienza  fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  il
giudice delegato, anche in assenza delle parti,  decide  su  ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle
eccezioni del curatore, a quelle rilevabili  d'ufficio  ed  a  quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere
ad atti di istruzione su richiesta delle parti,  compatibilmente  con
le esigenze di speditezza del procedimento. In  relazione  al  numero
dei creditori e alla entita' del passivo, il  giudice  delegato  puo'
stabilire che l'udienza sia svolta in via  telematica  con  modalita'
idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e    l'effettiva
partecipazione  dei  creditori,  anche   utilizzando   le   strutture
informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. 
    4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito. 
    5. Delle operazioni si redige processo verbale.