Art. 204 
 
 
           Formazione ed esecutivita' dello stato passivo 
 
    1. Il  giudice  delegato,  con  decreto  succintamente  motivato,
accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile
la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La  dichiarazione  di
inammissibilita'  della  domanda  non  ne  preclude   la   successiva
riproposizione. 
    2. Oltre che nei casi stabiliti  dalla  legge,  sono  ammessi  al
passivo con riserva: 
    a) i crediti condizionati e  quelli  indicati  all'articolo  154,
comma 3; 
    b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende
da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la  produzione
avvenga nel termine assegnato dal giudice; 
    c) i crediti accertati  con  sentenza  del  giudice  ordinario  o
speciale  non  passata  in   giudicato,   pronunziata   prima   della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il  curatore
puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. 
    3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il
giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di  otto  giorni,  senza
altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 
    4. Terminato l'esame di tutte le  domande,  il  giudice  delegato
forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in
cancelleria. 
    5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni
assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo  206,
limitatamente ai crediti accertati ed al diritto  di  partecipare  al
riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia  di  debiti
altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.