Art. 206 
 
 
                            Impugnazioni 
 
    1. Contro il decreto che rende esecutivo lo  stato  passivo  puo'
essere proposta  opposizione,  impugnazione  dei  crediti  ammessi  o
revocazione. 
    2. Con l'opposizione il creditore o il  titolare  di  diritti  su
beni mobili o immobili contestano che la propria  domanda  sia  stata
accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta  nei
confronti del curatore. 
    3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare  di
diritti su beni mobili o immobili contestano che  la  domanda  di  un
creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione e'
rivolta nei confronti del creditore concorrente, la  cui  domanda  e'
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 
    4. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  la  parte  contro  cui
l'impugnazione e' proposta, nei limiti delle  conclusioni  rassegnate
nel  procedimento  di  accertamento  del   passivo,   puo'   proporre
impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il  termine  di
cui all'articolo 207, comma 1. 
    5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare  di
diritti  su  beni  mobili  o  immobili,  decorsi  i  termini  per  la
proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere
che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga  revocato  se
si scopre che essi sono stati determinati da falsita',  dolo,  errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti  decisivi
che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non  imputabile
all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti  del  creditore
concorrente, la cui domanda e' stata accolta,  ovvero  nei  confronti
del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso,  al
procedimento partecipa il curatore. 
    6. Gli  errori  materiali  contenuti  nello  stato  passivo  sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore  o
del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il  curatore
o la parte interessata.