Art. 207 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Le impugnazioni di cui  all'articolo  206  si  propongono  con
ricorso  entro  il  termine  perentorio  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione  di  cui  all'articolo  205   ovvero,   nel   caso   di
revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo,  dell'errore  o
del documento di cui all'articolo 206, comma 5. 
    2. Il ricorso deve contenere: 
    a) l'indicazione del tribunale,  del  giudice  delegato  e  della
procedura di liquidazione giudiziale; 
    b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio  nel
comune ove ha  sede  il  tribunale  che  ha  aperto  la  liquidazione
giudiziale; 
    c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si
basa l'impugnazione e le relative conclusioni; 
    d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito  non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica  dei  mezzi  di
prova  di  cui  il  ricorrente  intende  avvalersi  e  dei  documenti
prodotti. 
    3. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare  la  trattazione
del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve  essere  notificato,  a  cura  del  ricorrente,  al  curatore  e
all'eventuale   controinteressato   entro    dieci    giorni    dalla
comunicazione del decreto. 
    5. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    6. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha  sede
il tribunale. 
    7. La costituzione si effettua mediante deposito di  una  memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'  l'indicazione  specifica
dei  mezzi  di  prova  e  dei  documenti  contestualmente   prodotti.
L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena  di  decadenza,
nella memoria di cui al presente comma. 
    8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva  il  tribunale
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. 
    9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste. 
    10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza,
il  giudice  provvede  ai  sensi  dell'articolo  309  del  codice  di
procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non  compare  il
ricorrente  costituito.  Il  curatore,  anche  se   non   costituito,
partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del  comma  3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della
procedura  e  alle  concrete  prospettive  di   soddisfacimento   dei
creditori concorsuali. 
    11. Il giudice provvede  all'ammissione  e  all'espletamento  dei
mezzi istruttori. 
    12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far
parte del collegio. 
    13. Il collegio  provvede  in  via  definitiva  sull'opposizione,
impugnazione o  revocazione  con  decreto  motivato,  entro  sessanta
giorni  dall'udienza  o  dalla  scadenza  del  termine  eventualmente
assegnato per il deposito di memorie. 
    14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria  alle  parti  che,
nei  successivi  trenta  giorni,   possono   proporre   ricorso   per
cassazione. 
    15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti  con
decreto  dal  tribunale  senza  necessita'   di   instaurazione   del
contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere  la  stessa
correzione. Se e' chiesta da  una  delle  parti,  il  presidente  del
collegio, con decreto da notificarsi insieme con  il  ricorso,  fissa
l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti  al  giudice
designato  come  relatore.  Sull'istanza  il  collegio  provvede  con
decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. 
    16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206  sono  soggette  alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7
ottobre 1969, n.742. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 207: 
 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  legge  7  ottobre
          1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto
          legislativo.