Art. 209 
 
 
                Previsione di insufficiente realizzo 
 
    1.  Il  tribunale,  con  decreto  motivato  da  adottarsi   prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore
depositata almeno venti giorni prima dell'udienza  stessa,  corredata
da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e  dal  parere
del comitato dei creditori, sentito il debitore,  dispone  non  farsi
luogo al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente  ai
crediti concorsuali se risulta che non puo' essere  acquisito  attivo
da  distribuire  ad  alcuno  dei  creditori   che   abbiano   chiesto
l'ammissione  al  passivo,  salva  la   soddisfazione   dei   crediti
prededucibili e delle spese di procedura. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche quando la  condizione  di  insufficiente  realizzo
emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 
    3.  Il  curatore  comunica  il  decreto  di  cui   al   comma   1
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato  domanda  di
ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali,  nei
quindici giorni  successivi,  possono  presentare  reclamo,  a  norma
dell'articolo 124, alla corte di appello,  che  provvede  sentiti  il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.