Art. 210 
 
 
     Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 
 
    1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o
di  rivendicazione,  si  applica  il   regime   probatorio   previsto
nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene  non  e'
stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del  diritto,
anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare
l'originaria  domanda  e  chiedere  l'ammissione   al   passivo   del
controvalore del bene alla data  di  apertura  del  concorso.  Se  il
curatore perde il possesso  della  cosa  dopo  averla  acquisita,  il
titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del  bene  sia
corrisposto in prededuzione. 
    2. Sono salve  le  disposizioni  dell'articolo  1706  del  codice
civile. 
    3. Il decreto che accoglie la domanda  di  rivendica  di  beni  o
diritti il cui trasferimento  e'  soggetto  a  forme  di  pubblicita'
legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme. 
 
          Note all'art. 210: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 621 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 621. Limiti della prova testimoniale. 
              Il terzo opponente non puo' provare  con  testimoni  il
          suo  diritto  sui  beni  mobili  pignorati  nella  casa   o
          nell'azienda  del  debitore,  tranne  che  l'esistenza  del
          diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o  dal
          commercio esercitati dal terzo o dal debitore.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1706  del  codice
          civile: 
              "Art. 1706. Acquisti del mandatario. 
              Il mandante puo' rivendicare le cose mobili  acquistate
          per suo conto dal mandatario che ha agito in nome  proprio,
          salvi i  diritti  acquistati  dai  terzi  per  effetto  del
          possesso di buona fede. 
              Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili
          o beni mobili iscritti in pubblici registri, il  mandatario
          e'  obbligato  a  ritrasferirle  al   mandante.   In   caso
          d'inadempimento,   si   osservano   le    norme    relative
          all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.".