(Accordo - Art. 205)
                            ARTICOLO 205 
 
                             Mediazione 
 
1. Se le consultazioni non consentono di pervenire  a  una  soluzione
concordata,  le  parti   possono   chiedere,   di   comune   accordo,
l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti,  il
mandato di mediazione riguarda la questione oggetto  della  richiesta
di consultazioni. 
2. A meno che le parti non  trovino  l'accordo  sulla  scelta  di  un
mediatore entro quindici giorni dalla data in cui e' stato concordato
il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato  CARIFORUM-CE
per il  commercio  e  lo  sviluppo  o  un  suo  delegato  designa  un
mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti  nell'elenco  di
cui  all'articolo  221,  che  non  sia  cittadino  ne'  dell'una  ne'
dell'altra parte. La selezione  viene  effettuata  entro  venticinque
giorni dalla data in  cui  e'  stato  concordato  il  ricorso  a  una
mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte.  Il
mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni  dalla
sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni delle parti  almeno
quindici giorni prima della  riunione  e  notifica  un  parere  entro
quarantacinque giorni dalla sua selezione. 
3. Il parere del mediatore, che puo' comprendere una  raccomandazione
su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal
presente accordo, non e' vincolante. 
4. Le parti possono decidere  di  modificare  i  termini  di  cui  al
paragrafo 2. Anche il mediatore puo' decidere di modificare i termini
su istanza di  una  delle  parti  o  d'ufficio,  tenuto  conto  delle
particolari difficolta' incontrate dalla parte  interessata  o  della
complessita' del caso. 
5. Gli  atti  relativi  alla  mediazione,  in  particolare  tutte  le
informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel  corso
del procedimento, rimangono riservate.