ARTICOLO 205 Mediazione 1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni. 2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 221, che non sia cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venticinque giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione. 3. Il parere del mediatore, che puo' comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo, non e' vincolante. 4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore puo' decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficolta' incontrate dalla parte interessata o della complessita' del caso. 5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.