(Trattato-art. 217)
 
                              Art. 217 
 
 
  L'Austria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o
manufatti - di alcuno degli Stati alleati e associati, importate  nel
territorio austriaco, da qualsiasi luogo provenienti,  a  diritti  od
oneri, compresi i dazi interni, diversi o maggiori di quelli ai quali
sono soggette le stesse merci-prodotti naturali o manufatti -  di  un
altro di detti Stati o di qualsiasi altro paese estero. 
 
  L'Austria  non  manterra'  e  non  imporra'  alcuna  proibizione  o
restrizione all'importazione, nel territorio austriaco, di  qualunque
merce, - prodotto naturale o manufatto, -  dei  territori  di  alcuno
degli Stati alleati e associati, da qualunque luogo proveniente,  che
non sia applicata egualmente all'importazione delle stesse  merci,  -
prodotti naturali o manufatti, - di un altro dei  detti  Stati  o  di
qualsiasi altro paese estero.