Art. 218 L'Austria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime delle importazioni, a danno del commercio di alcuno, degli Stati alleati e associati, di fronte a un altro dei detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero, neppure per vie indirette, come sarebbero quelle risultanti dai regolamenti o dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e di analisi, dalle condizioni di pagamento dei diritti, dalla classificazione o interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopoli.