(Trattato-art. 218)
 
                              Art. 218 
 
 
  L'Austria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per  quanto
concerne il regime delle  importazioni,  a  danno  del  commercio  di
alcuno, degli Stati alleati e associati, di fronte  a  un  altro  dei
detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero, neppure  per
vie indirette, come sarebbero quelle  risultanti  dai  regolamenti  o
dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e  di  analisi,
dalle condizioni di pagamento dei diritti,  dalla  classificazione  o
interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopoli.