(Trattato-art. 219)
 
                              Art. 219 
 
 
  Per quanto concerne l'uscita, l'Austria s'impegna a non  sottoporre
le merci, - prodotti naturali o manufatti, - esportate dal territorio
austriaco verso i territori di uno degli Stati alleati e associati, a
diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi  o  piu'  alti  di
quelli dovuti per le stesse merci esportate verso un altro dei  detti
Stati, o verso qualsiasi paese estero. 
 
  Essa non manterra' ne' imporra' alcuna  proibizione  o  restrizione
all'esportazione di qualunque merce spedita dal territorio  austriaco
verso uno degli Stati alleati e  associati,  che  non  sia  applicata
ugualmente all'esportazione delle stesse merci, - prodotti naturali o
manufatti, - spedite verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi
altro paese estero.