(Trattato-art. 220)
 
                              Art. 220 
 
 
  Ogni favore, immunita'  o  privilegio  concernente  l'importazione,
l'esportazione o il transito di merci, che sia concesso  dall'Austria
a uno degli Stati  alleati  e  associati,  o  qualsiasi  altro  paese
estero, sara' contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti
gli Stati  alleati  e  associati,  senza  bisogno  di  domanda  o  di
compenso.