Art. 220 Ogni favore, immunita' o privilegio concernente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci, che sia concesso dall'Austria a uno degli Stati alleati e associati, o qualsiasi altro paese estero, sara' contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati e associati, senza bisogno di domanda o di compenso.