(Trattato-art. 221)
 
                              Art. 221 
 
 
  In deroga al disposto dell'art. 286 parte XII (Porti, vie d'acqua e
ferrovie) del presente trattato, durante un periodo gli  tre  anni  a
datare dall'entrata in vigore del medesimo, i  prodotti  in  transito
dai porti  che  prima  della  guerra  erano  situati  nel  territorio
dell'antica Monarchia austro-ungarica godranno alla loro importazione
in Austria di riduzioni di dazio proporzionalmente corrispondenti a e
quelle   che   erano   applicate,   secondo   la   tariffa   doganale
austro-ungarica del 3 febbraio 1906, agli stessi prodotti, quando  la
loro importazione avveniva dai detti porti.