(Trattato-art. 222)
 
                              Art. 222 
 
 
  Nonostante le disposizioni degli articoli 217  a  220,  le  Potenze
alleate e associate convengono di non invocare le dette  disposizioni
per assicurarsi il beneficio di qualunque accordo speciale che  possa
essere concluso dal Governo austriaco con i Governi della Ungheria  e
dello Stato czeco-slovacco per stabilire un regime doganale  speciale
a favore di  alcuni  prodotti,  naturali  o  manufatti,  originari  e
provenienti da questi paesi, che saranno indicati  negli  accordi  in
parola, purche' la durata di questi non superi un periodo  di  cinque
anni dall'entrata in vigore del presente trattato.