Art. 222 Nonostante le disposizioni degli articoli 217 a 220, le Potenze alleate e associate convengono di non invocare le dette disposizioni per assicurarsi il beneficio di qualunque accordo speciale che possa essere concluso dal Governo austriaco con i Governi della Ungheria e dello Stato czeco-slovacco per stabilire un regime doganale speciale a favore di alcuni prodotti, naturali o manufatti, originari e provenienti da questi paesi, che saranno indicati negli accordi in parola, purche' la durata di questi non superi un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.