Art. 224 1° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco si impegnano a non imporre, durante quindici anni dalla entrata in vigore del presente trattato, sull'esportazione in Austria dei prodotti delle miniere di carbone del proprio territorio, diritti di uscita o altre gravezze o restrizioni d'alcuna specie, diverse o piu' onerose di quelle imposte alla loro esportazione verso qualsiasi altro paese. 2° Speciali accordi saranno conclusi fra la Polonia, lo Stato czeco-slovacco e l'Austria, per la somministrazione reciproca di carbone e di materie prime. 3° Finche' questi accordi non siano conclusi, ma in ogni modo durante un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la Polonia e lo Stato czeco-slovacco s'impegnano a non imporre sulla esportazione del carbone o della lignite in Austria diritti di uscita o restrizioni di alcuna specie, fino a concorrenza di una quantita' che, in mancanza di accordo fra gli Stati interessati, sara' stabilita dalla Commissione delle riparazioni. Nello stabilire questa quantita' la Commissione terra' conto di ogni circostanza, compresa la quantita' di carbone e di lignite somministrata prima della guerra al territorio dell'Austria attuale dall'Alta Slesia e dai territori dell'antico Impero d'Austria trasferiti allo Stato czeco-slovacco e alla Polonia, a norma del presente trattato, come della quantita' attualmente disponibile per l'esportazione nei detti paesi. A titolo di reciprocita', l'Austria dovra' fornire alla Polonia e allo Stato czeco-slovacco le materie prime di cui al comma 2°, in conformita' di quanto sara' stabilito dalla Commissione delle riparazioni. 4° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco s'impegnano altresi' a prendere, durante lo stesso periodo, tutti i provvedimenti necessari affinche' tali prodotti siano acquistati dai compratori in Austria a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla vendita dei prodotti della stessa specie, in circostanze simili, ai compratori in Polonia e nello Stato czeco-slovacco, rispettivamente, o in qualsiasi altro paese. 5° In caso di disaccordo circa l'esecuzione o l'interpretazione di una delle disposizioni precedenti, la Commissione delle riparazioni decidera'.