(Trattato-art. 224)
 
                              Art. 224 
 
 
    1° La Polonia e  lo  Stato  czeco-slovacco  si  impegnano  a  non
imporre, durante quindici anni dalla entrata in vigore  del  presente
trattato, sull'esportazione in Austria dei prodotti delle miniere  di
carbone del proprio territorio, diritti di uscita o altre gravezze  o
restrizioni d'alcuna specie, diverse o piu' onerose di quelle imposte
alla loro esportazione verso qualsiasi altro paese. 
 
    2° Speciali accordi saranno conclusi fra  la  Polonia,  lo  Stato
czeco-slovacco e l'Austria,  per  la  somministrazione  reciproca  di
carbone e di materie prime. 
 
    3° Finche' questi accordi non siano conclusi,  ma  in  ogni  modo
durante un periodo non superiore a tre anni  dall'entrata  in  vigore
del  presente  trattato,  la  Polonia  e  lo   Stato   czeco-slovacco
s'impegnano a non imporre sulla  esportazione  del  carbone  o  della
lignite in Austria diritti di uscita o restrizioni di alcuna  specie,
fino a concorrenza di una quantita' che, in mancanza di  accordo  fra
gli  Stati  interessati,  sara'  stabilita  dalla  Commissione  delle
riparazioni. Nello stabilire questa quantita' la  Commissione  terra'
conto di ogni circostanza, compresa la  quantita'  di  carbone  e  di
lignite somministrata prima della guerra al  territorio  dell'Austria
attuale dall'Alta Slesia e dai territori dell'antico Impero d'Austria
trasferiti allo Stato czeco-slovacco e  alla  Polonia,  a  norma  del
presente trattato, come della quantita' attualmente  disponibile  per
l'esportazione nei detti paesi. A titolo di  reciprocita',  l'Austria
dovra' fornire alla Polonia e allo Stato  czeco-slovacco  le  materie
prime di cui al comma 2°, in conformita' di  quanto  sara'  stabilito
dalla Commissione delle riparazioni. 
 
    4° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco  s'impegnano  altresi'  a
prendere, durante lo stesso periodo, tutti i provvedimenti  necessari
affinche' tali prodotti siano acquistati dai compratori in Austria  a
condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla vendita dei
prodotti della stessa specie, in circostanze simili, ai compratori in
Polonia e nello Stato czeco-slovacco, rispettivamente, o in qualsiasi
altro paese. 
 
    5° In caso di disaccordo circa l'esecuzione  o  l'interpretazione
di  una  delle  disposizioni   precedenti,   la   Commissione   delle
riparazioni decidera'.