(Regolamento-art. 292)
 
                              Art. 292. 
 
 
  I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza,
senza cancellazione od alterazione di sorta. 
 
  Accadendo errore, si provvede alla  correzione  con  annotazione  a
tergo, quando  non  sia  piu'  conveniente  annullare  il  titolo  di
pagamento e rifarne un altro, fermo quanto e' disposto dall'art.  311
per gli assegni.