Art. 292. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazione od alterazione di sorta. Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia piu' conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, fermo quanto e' disposto dall'art. 311 per gli assegni.